La Carta dei Servizi ha lo scopo di illustrare la struttura di H San Raffaele Resnati e delle sue sedi, per aiutare il Cittadino a conoscere e a rendere più chiari e accessibili i servizi.
Politiche sulla Qualità Sicurezza e Ambiente
Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati consolidati al 30 giugno 2021-Delibera ANAC n° 294/2021
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Bilancio
In questa sezione sono presenti i Bilanci approvati dall’Assemblea dei Soci della Società a decorrere dal 2017:
- Bilancio 2017 approvato dall’Assemblea dei soci il 13 giugno 2018
- Bilancio 2018 approvato dall’Assemblea dei soci il 25 giugno 2019
- Bilancio 2019 approvato dall’Assemblea dei soci il 25 giugno 2020
- Bilancio 2020
- Bilancio 2021 approvato dall’Assemblea dei soci il 23 maggio 2022
- Bilancio 2022 approvato dall’Assemblea dei soci il 26 aprile 2023
- Bilancio 2023 approvato dall’Assemblea dei soci il 29 aprile 2024
Codice Etico e Modello organizzativo
H San Raffaele Resnati si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.Lgs 231:01, formalizzato nell’omonimo documento in cui sono definite le procedure da seguire per garantire i valori e i principi enunciati nel Codice Etico.
H San Raffaele S.r.l. ha istituito un Portale riservato al Personale della Società e ai suoi Stakeholder per ricevere segnalazioni di condotte illecite o di violazioni (anche tentate) del Codice Etico, del Modello Organizzativo e delle procedure attuative adottate dalla Società, o che, comunque, possano integrare uno dei “reati 231”. Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute e gestite dall’Organismo di Vigilanza di H San Raffaele Resnati S.r.l. L’accesso al Portale viene garantito sia in forma anonima.
Si ricorda inoltre che è possibile trasmettere le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza di HSRR ricorrendo alle due seguenti ulteriori modalità:
- lettera in busta chiusa indirizzata all’Organismo di Vigilanza c/o H San Raffaele Resnati srl, Via santa Croce, 10/A 20132 – Milano;
- email indirizzata a: odvresnati@hsr.it

Adempimenti L.24/2017
In data 1 aprile 2017 è stata promulgata la L. 24:2017, nota come Gelli-Bianco, in tema di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli operatori sanitari.
Il legislatore ha voluto favorire la costruzione di organizzazioni sicure attraverso:
- l’implementazione di meccanismi volti a ridurre il verificarsi di eventi avversi (ossia eventi inattesi che comportano un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile) prevenibili;
- l’istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Nell’ambito di tale contesto la legge prevede, da parte delle strutture sanitarie:
- una relazione annuale (L. 24:2017 art. 2 co.5), nella quale si rendono disponibili i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni, nell’ambito del monitoraggio della prevenzione e della gestione del rischio sanitario.
- presenza del Risk Management, ossia di un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (L. 208:2015 art. 1 co.539), per l’esercizio dei compiti di promozione della segnalazione del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari, anche attraverso effettuazione di percorsi di audit o altre metodologie.
Disposizioni Anticipate di Trattamento (“DAT”)
Che cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento (“DAT”)?
Le DAT, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, introdotte dalla Legge n. 219 del 2017, sono le indicazioni con cui una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “disponente”), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può:
- esprimere le proprie volontà, in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.
- indicare una persona di sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Chi può esprimere le DAT?
Possono esprimere validamente le DAT tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere (persone che non siano minorenni o che non siano state interdette o inabilitate ex art. 3 L.219/2017).
Come possono essere redatte le DAT?
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambe i casi il notaio conserva l’originale;
- presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza;
- presso le strutture sanitarie (in seguito all’adozione di tutti gli atti attuativi previsti dalla L. 219/2017 all’art. 4 comma 7 per l’operatività di tale previsione);
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili);
- attraverso videoregistrazione o dispositivi, per le persone con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Qual è il ruolo del medico?
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dallo stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Fermo restando le situazioni descritte, qualora insorgano conflitti inerenti le cure da intraprendere fra il medico e il fiduciario/rappresentante legale/amministratore di sostegno, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente pagina informativa, si rinvia al sito del Ministero della Salute inerente le DAT
Sistema Nazionale Linee Guida
Presso l’Istituto Superiore di Sanità è stato presentato il nuovo Sistema Nazionale Linee Guida (Snlg) che costituisce l’unico punto di accesso, per cittadini e operatori sanitari, a linee guida di pratica clinica validate dall’ISS come previsto dalla L.24:2017 sulla responsabilità professionale (Legge Gelli).
La Legge Gelli ha affidato un ruolo fondamentale alle linee guida per la tutela della sicurezza e la qualità delle cure. La normativa infatti stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie debbano attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate nel Snlg, previa verifica di conformità della metodologia adottata a standard internazionalmente riconosciuti e resi pubblici da parte dell’ISS stesso.